Prot.145.DG.me Milano, 15 luglio 2008 A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI CIRCOLARE GENERALE 70/2008 Oggetto: decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – circ. Min Lav n. 25 del 2/7/2008 – Testo coordinato in materia di orario di lavoro Si segnala che il Ministero del lavoro, con la nota richiamata in oggetto, ha fornito una sintesi delle novità contenute nel provvedimento legislativo; in particolare: Libro unico del lavoro (art. 39) Riguardo al libro unico del lavoro, in sostituzione dei libri matricola e paga, il Ministero precisa che, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo, continua a trovare applicazione la attuale disciplina in materia di libri paga e matricola. Oltre ad una sintesi delle nuove sanzioni da noi già indicate nella precedente nota informativa, viene ricordato anche che devono essere trascritti nel libro unico, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati dei seguenti lavoratori: Ø subordinati, Ø collaboratori coordinati e continuativi, Ø associati in partecipazione, Ø a domicilio. Non vanno inclusi nel libro unico: Ø il coniuge, Ø i figli, Ø gli affini, Ø i soci di cooperative o altre società Questi soggetti vanno comunque denunciati all’INAIL prima dell’inizio dell’attività. Orario di lavoro (art. 41) Si richiama all’attenzione la precisazione, in tema di lavoro notturno, per cui, in assenza di disposizioni della contrattazione collettiva, è definito lavoratore notturno colui che svolge almeno tre ore di lavoro la notte, per un minimo di 80 giorni l’anno. Inoltre, citiamo nuovamente l’esclusione del personale addetto ai servizi di vigilanza privata dalle disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2003. Ancora, riguardo al riposo settimanale, il Ministero illustra le modifiche che hanno previsto che il riposo “è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni” e che non è più sanzionata la non coincidenza del riposo con la domenica. La sanzione, da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento, è ora prevista in relazione all’art. 9 comma 3 del d. lgs. n. 66/03 e cioè alla possibilità di fissare il riposo in giorno diverso dalla domenica esclusivamente nelle ipotesi stabilite dallo stesso comma 3. Ciò significa che lo spostamento del riposo domenicale del lavoratore ad un’altra giornata, mediante il ricorso a turni settimanali, non ha più carattere di eccezionalità anche se il rispetto delle casistiche previste dalla legge è tutelato da una sanzione amministrativa specifica. Circa l’eliminazione della sanzione della sospensione dell’attività per violazioni in materia di orario di lavoro, il Ministero ricorda che ora tale conseguenza rimane vigente solo nell’ipotesi del lavoro nero in misura pari o superiore al 20% della manodopera trovata sul posto di lavoro ed in quella delle gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Segnaliamo, infine, quanto disposto con l’ultimo comma dell’art. 41 del D. L. 112/08, inserito nella versione finale del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il quale dispone l’abrogazione di due adempimenti formali in materia di lavoro che per le aziende costituivano sicuramente un onere amministrativo di notevole portata: Ø la comunicazione, da parte delle aziende con più di 10 dipendenti, delle settimane nelle quali sono state superate le 48 ore di lavoro, da inviare alla DPL entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento ai fini della durata massima dell’orario di lavoro (art. 4, comma 5, d. lgs. n. 66/03), Ø la comunicazione annuale alla DPL del lavoro notturno (art. 12, comma 2, d. lgs. n. 66/03). Ø le relative sanzioni amministrative (art. 18 bis, comma 5, d. lgs. n. 66/03). Si ritiene utile, infine, allegare il testo del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di orario di lavoro, coordinato con tutte le successive modifiche (all. 2). Apprendistato professionalizzante (art. 23) Infine il Ministero del Lavoro richiama, senza fornire chiarimenti aggiuntivi, le novità circa il rinvio integrale alla contrattazione collettiva di qualunque livello ovvero agli enti blaterali dell’individuazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, in caso di formazione esclusivamente aziendale. La stessa contrattazione collettiva e gli enti bilaterali devono definire la nozione di formazione aziendale nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione, il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione sul libretto formativo. Tale disciplina non potrà che rafforzare l’impostazione contrattuale già contenuta nei CCNL, ivi comprese le parti dedicate alle procedure di monitoraggio e verifica affidate agli enti bilaterali. Lavoro intermittente e dimissioni on line (art. 39) Fra le altre disposizioni di particolare importanza si sottolinea nuovamente il ripristino della normativa relativa al contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del D. lgs. 276/2003, l’abrogazione della legge n. 188 del 2007, contenente la procedura telematica per le dimissioni volontarie, e le disposizioni di legge sugli indici di congruità (legge 296/2006, commi 1173 e 1174 dell’art. 1). Cordiali saluti Piero A. Lazzari Direttore